Art. 4.
(Accordo di programma).

      1. La regione Calabria, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico stipulano un apposito accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali nel comune e nella provincia di Catanzaro, nonché al sostegno delle attività industriali nel medesimo territorio. In particolare sono finanziate le iniziative idonee a migliorare il collegamento funzionale tra la città di Catanzaro e Catanzaro Lido, provvedendo ad individuare adeguati strumenti di intervento per potenziarne la capacità di sviluppo e, in particolare, la vocazione turistico-commerciale. I finanziamenti sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 2, comma 2.

 

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      2. L'accordo di programma integra il programma speciale di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La quota a carico dello Stato è di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sulle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.